Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

Art. 74. (art. 37 cod. Str.) (ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)

1 . Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma terzo, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.

2 . La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei lavori pubblici.

3 . Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

Art. 75. (art. 38 cod. Str.) (campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)

1 . Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

2 . I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

3 . Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi quinto e nono, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

Art. 76. (art. 38 cod. Str.) (segnali per le esigenze dell'autorità militare)

1 . I segnali di cui all'articolo 38, comma undicesimo, del codice, sono i seguenti:

A) segnali di classe dei ponti;

B) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;

C) segnali campali temporanei.

2 . I segnali di cui al comma primo sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma undicesimo, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma terzo, e li comunica al ministero dei lavori pubblici e della difesa.

3 . Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro della difesa da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica.

4 . La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa. Paragrafo 3. La segnaletica verticale (art. 39 codice della strada)

A) segnali verticali in generale

Art. 77. (art. 39 cod. Str.) (norme generali sui segnali verticali)

1 . I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.

2 . Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3 . Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominante e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purchè integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.

5 . È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, comma da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano più ai requisiti di cui al comma primo e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

6 . Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicitàcon i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

7 . Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Art. 78. (art. 39 cod. Str.) (colori dei segnali verticali)

1 . I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma nono. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

2 . Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

A) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;

B) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;

C) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;

D) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;

E) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;

F) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;

G) arancio: per i segnali scuolabus e taxi;

H) rosso: per i segnali sos e incidente;

I) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;

L) grigio: per il segnale segni orizzontali in rifacimento.

3 . Le scritte sui colori di fondo devono essere:

A) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;

B) nere: sul giallo e sull'arancio;

C) gialle: sul nero;

D) blu o nere: sul bianco;

E) grigio: sul bianco.

4 . I simboli sui colori di fondo devono essere:

A) neri: sull'arancio e sul giallo;

B) neri o blu: sul bianco;

C) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;

D) grigio: sul bianco.

5 . Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50 per cento) del fondo bianco con il colore nero.

Art. 79. (art. 39 cod. Str.) (visibilità dei segnali)

1 . Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma secondo, attuare il comportamento richiesto.

2 . Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

3 . Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di srescrizione sono indicativamente le seguenti: i.......tipi di strade..........i...segnali...i...segnali....i i-------------------------------i di pericolo i prescrizione i i-------------------------------i-------------i--------------i iautostrade e strade extraurbanei.............i..............i iprincipali.....................i....m 150....i....m 250.....i i-------------------------------i-------------i--------------i istrade extraurbane secondarie..i.............i..............i ie urbane di scorrimento (con...i.............i..............i ivelocità superiore a 50 km/h..i....m 100....i....m 150.....i i-------------------------------i-------------i--------------i ialtre strade...................i....m .50....i....m .80.....i le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.

4 . Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20 per cento di quelli minimi previsti dal comma tre, le misure possono ridursi, purchè il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.

5 . Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

 

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